CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI LELY

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

1.1  Nelle presenti Condizioni generali di vendita (di seguito denominate le “Condizioni generali”) per “Lely” si intende la filiale di vendita di Lely Holding B.V., avente sede legale in Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, Paesi Bassi, di seguito denominata Lely e, ove applicabile, eventuali altre filiali di Lely.
1.2  Nelle presenti Condizioni generali, per “filiale” si intende una società attualmente o in futuro posseduta o controllata direttamente o indirettamente da Lely Holding B.V., laddove per “controllo” si intende il possesso diretto o indiretto del 50% o più delle azioni con diritto di voto per la nomina di amministratori delegati fintanto che sussista tale controllo o il potere equivalente di esercitare il controllo sull’amministrazione della filiale.
1.3  Nelle presenti Condizioni generali, per “consegna” si intende la consegna/fornitura di attrezzature e/o di uno o più componenti.
1.4  Nelle presenti Condizioni generali, per “utente finale” si intende la persona fisica o giuridica con la quale l’altra parte ha stipulato un contratto di vendita dell’attrezzatura.
1.5  Nelle presenti Condizioni generali, per “attrezzatura” si intende qualsivoglia prodotto fornito da Lely all’altra parte, (fra cui, a mero titolo esemplificativo, Lely Astronaut, Taurus, Qwes, Grazeway, Juno, Calm, Vector, Luna, Treatment box, Light 4 Cows, Discovery, Meteor, Walkway, Sphere, Horizon e Orbiter).  
1.6  Nelle presenti Condizioni generali, per “manuale” si intendono le istruzioni e direttive di Lely, unitamente alle relative modifiche (fra cui, a mero titolo esemplificativo, il manuale sul prodotto, il manuale di manutenzione e il manuale d’assistenza), per quanto concerne l’assistenza e la manutenzione dell’attrezzatura.
1.7  Nelle presenti Condizioni generali, per l’”altra parte” si intende la parte che acquista qualsiasi prodotto Lely.
1.8  Nelle presenti Condizioni generali, per “componente(i)” si intendono tutte le parti e i componenti costruiti o forniti o integrati nell’attrezzatura, incluse tutte le parti e tutti i componenti necessari per la sostituzione del(i) componente(i) difettoso(i) e/o l’assistenza dell’attrezzatura.

ARTICOLO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1  Le presenti Condizioni generali trovano applicazione, costituendone parte integrante, su (a) tutte le quotazioni e offerte (di seguito denominate congiuntamente l’”offerta”) di Lely, (b) tutte le accettazioni, riconoscimenti o conferme di Lely (di seguito denominati congiuntamente la “conferma”) riferiti a qualsiasi ordine dell’altra parte, inclusi, a mero titolo esemplificativo, gli ordini dell’ordinante derivanti da qualsiasi accordo tariffario o altro accordo quadro stipulato fra l’altra parte e Lely, salvo per quanto diversamente ed esplicitamente concordato per iscritto fra Lely e l’altra parte, (c) qualsivoglia contratto risultante da tale offerta o conferma e (d) qualsivoglia contratto che includa e faccia riferimento alle presenti Condizioni generali (le due tipologie di contratti di cui alle lettere (c) e (d) saranno denominate di seguito congiuntamente il “contratto”).
2.2  Si esclude esplicitamente l’applicabilità di qualsiasi tipo di condizioni generali adottate dall’altra parte.

ARTICOLO 3. OFFERTE, ACCETTAZIONE E CONTRATTO

3.1  Tutte le offerte di stipula di un contratto a cura di Lely sono revocabili, anche qualora sia stato definito un termine di accettazione.
3.2  Tutte le offerte accettate dall’altra parte potranno essere revocate da Lely entro 5 giorni dalla data di accettazione dell’altra parte.
3.3  Lely è vincolata all’ordine dell’altra parte soltanto ove abbia confermato per iscritto l’accettazione dell’ordine oppure abbia iniziato ad elaborare l’ordine (l’”ordine”).
3.4  Qualsivoglia modifica ad offerte o contratti entrerà in vigore soltanto se Lely vi avrà acconsentito per iscritto.
3.5  I contenuti di strumenti promozionali, inclusi, a mero titolo esemplificativo, i siti Internet, brochure e opuscoli, non saranno vincolanti nei confronti di Lely, se non diversamente ed esplicitamente concordati per iscritto.

ARTICOLO 4. PREZZI

4.1  Salvo diversamente indicato, tutti i prezzi sono in euro e non includono l’I.V.A. né qualsivoglia altra imposta obbligatoria per legge.
4.2  I prezzi concordati si basano sui costi di materiali, stipendi, imposte/tasse e tassi di cambio applicabili alla data dell’offerta nonché sulla base dell’ultima versione concordata degli Incoterms.
4.3  Qualora uno o più tra i fattori di prezzo dei costi aumentasse successivamente alla conferma dell’ordine, Lely avrà facoltà di aumentare opportunamente il prezzo d’acquisto concordato.

ARTICOLO 5. CONSEGNA E TERMINE DI CONSEGNA

5.1  La consegna avviene CIP (conformemente all’ultima versione degli Incoterms) presso il luogo definito nell’ordine, salvo per quanto diversamente specificato nell’ordine.
5.2  La data di consegna indicata nell’ordine è approssimativa. L’altra parte non potrà mai ritenerla una scadenza definitiva, salvo per quanto diversamente ed esplicitamente convenuto per iscritto.
5.3  Sempre che non vi siano dubbi sull’impossibilità definitiva di adempiervi, il contratto non può essere risolto dall’altra parte per il fatto che la data di consegna sia stata superata, eccetto il caso in cui Lely, a sua volta, non abbia adempiuto al contratto o non vi abbia adempiuto interamente entro un periodo ragionevole concessole dopo la scadenza della data di consegna concordata. In tal caso la risoluzione è concessa soltanto se non ci si può attendere, in modo ragionevole, che l’altra parte possa osservare il contratto.
5.4  A Lely è consentito effettuare consegne parziali e fatturare separatamente qualsivoglia consegna parziale. Nessuna consegna parziale costituirà una “fornitura incompleta” secondo il significato illustrato all’articolo 9.1.
5.5  Qualora l’altra parte o l’utente finale, a seconda del caso, non accettasse la fornitura alla data di consegna concordata, l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) verranno immagazzinati a spese e rischio dell’altra parte. Trascorse quattro settimane dalla data di consegna concordata, Lely avrà facoltà di vendere (privatamente) l’attrezzatura e/o il(i) componente(i). L’eventuale mancato guadagno e tutti i costi sostenuti da Lely in tal caso saranno a carico dell’altra parte, senza pregiudizio alcuno di qualsivoglia altro diritto che possa vantare Lely.

ARTICOLO 6. LICENZE E REGOLAMENTI

6.1  L’altra parte è responsabile e si assume l’eventuale onere di ottenere tutti i documenti, permessi e licenze correlati alla consegna, all’installazione o all’utilizzo dell’attrezzatura e/o del(i) componente(i) oggetto della fornitura.
6.2  La consegna avviene in conformità alle specifiche concordate. L’altra parte è responsabile e si assume i costi di qualsiasi modifica relativa all’attrezzatura e/o al(i) componente(i), oggetto della fornitura, richiesta ai sensi di qualsivoglia requisito o regolamento vigente in loco.

ARTICOLO 7. RISERVA DI PROPRIETÀ

7.1  Qualsivoglia attrezzatura e/o componente oggetto della fornitura rimarrà di proprietà di Lely fintanto che quest’ultima non avrà ricevuto l’intero pagamento di tale attrezzatura e/o componente.
7.2  Qualora l’altra parte non adempisse ai propri obblighi e non osservasse le disposizioni del presente articolo, Lely avrà facoltà di ritirare in qualsiasi momento ogni attrezzatura e/o componente oggetto della fornitura o di farli rendere dall’altra parte o da qualsiasi parte che detenga l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) per conto dell’altra parte. L’altra parte è tenuta a fornire a Lely tutta l’assistenza di cui quest’ultima necessiti per il ritiro dell’oggetto della fornitura.
7.3  L’altra parte può utilizzare, elaborare o vendere l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) di cui alle presenti Condizioni generali nell’ambito delle proprie attività commerciali ordinarie; tuttavia, l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) non potranno essere costituiti in pegno o ceduti a titolo di garanzia per nessun debito dovuto nei confronti di terzi.

ARTICOLO 8. ASSEMBLAGGIO/INSTALLAZIONE

8.1  L’altra parte risponde della corretta e tempestiva esecuzione di ogni installazione, infrastruttura o condizione necessaria: (i) per l’assemblaggio, l’avvio o l’installazione dell’attrezzatura e/o del(i) componente(i) forniti presso la destinazione finale e/o (ii) per il corretto funzionamento dell’attrezzatura e/o del(i) componente(i) a seguito dell’assemblaggio, avvio o installazione presso la destinazione finale.
8.2  Qualsivoglia danno e costo derivante dal mancato adempimento delle condizioni di cui al presente articolo o dal mancato adempimento puntuale delle presenti condizioni sarà a carico dell’altra parte.

ARTICOLO 9. OBBLIGO DI ISPEZIONE

9.1  Eventuali contestazioni riferite ad una fornitura incompleta o ad altri vizi riconoscibili dovranno essere comunicate per iscritto a Lely subito dopo la consegna o al più tardi entro quattordici giorni lavorativi dalla data di consegna. Eventuali vizi occulti dovranno essere comunicati per iscritto a Lely al momento della scoperta degli stessi o al più tardi entro quattordici giorni lavorativi dalla loro scoperta.
9.2  L’altra parte non potrà rifiutarsi di accettare la fornitura a causa di vizi di lieve entità. 
9.3  Qualsivoglia reclamo riguardante i vizi della fornitura non comunicato secondo quanto disposto dal presente articolo 9 non potrà essere risarcito conformemente alla presenti Condizioni generali.
9.4  I costi d’ispezione della fornitura saranno a carico dell’altra parte.
9.5  Non appena messa a conoscenza di una qualsiasi fornitura incompleta o di altri vizi riconoscibili conformemente a quanto disposto dall’articolo 9.1, Lely fornirà suggerimenti su come procedere in maniera opportuna.

ARTICOLO 10. GARANZIA

10.1  Per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in funzione dell’attrezzatura e/o del(i) componente(i) presso il luogo dell’utente finale, e comunque in nessun caso dopo 24 mesi dalla data di spedizione dell’attrezzatura e/o del(i) componente(i) (il “periodo di garanzia”), Lely garantisce che al momento della consegna, in normali condizioni d’uso, l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) forniti ai sensi delle presenti Condizioni generali, ad esclusione di qualsivoglia software, prototipo, prodotto di prova e campione di prodotti appena sviluppati, saranno privi di difetti relativi a materiali e manifattura e saranno sostanzialmente conformi alle specifiche tecniche di Lely relative a tali attrezzature o componenti, ovvero, a seconda del caso, ad eventuali altre specifiche tecniche che Lely abbia accettato per iscritto. Un componente che sia stato fornito in sostituzione di un componente difettoso non godrà di una garanzia più estesa rispetto alla scadenza del periodo di garanzia originale prevista per il componente difettoso. Lely garantisce inoltre che l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) sono conformi alle leggi e ai regolamenti UE in materia di sicurezza.
10.2  Qualora l’attrezzatura e/o il(i) componente(i) non fossero conformi sostanzialmente alle garanzie di cui all’articolo 10.1 (“difetto sostanziale”), l’obbligo solo ed esclusivo di Lely nonché il diritto solo ed esclusivo dell’altra parte saranno limitati, a discrezione di Lely, alla sostituzione o riparazione del componente o dell’attrezzatura difettoso/a o non conforme oppure all’emissione di una nota di credito congrua al prezzo d’acquisto dell’attrezzatura e/o del componente. A Lely sarà concesso un lasso di tempo ragionevole per provvedere alla riparazione, sostituzione od emissione di una nota di credito. Il componente o l’attrezzatura non conforme o difettosa diverrà di proprietà di Lely non appena sarà stata sostituita o sia stata emessa una nota di credito in riferimento alla stessa.
10.3  L’ammissibilità e gestione di qualsivoglia pretesa ai sensi dell’articolo 10.2 sono soggette all’osservanza dell’altra parte delle condizioni di cui al presente articolo 10 nonché delle seguenti condizioni:

  • Soltanto i difetti sostanziali che non si sono potuti riscontrare in maniera ragionevole durante l’ispezione di cui all’articolo 9.1 e che sono stati rilevati nel periodo di garanzia e riferiti a Lely per iscritto entro 14 giorni di calendario dalla loro scoperta, potranno essere coperti dalla garanzia;
  • Il difetto sostanziale è attribuibile in maniera comprovata ad un inadempimento imputabile a Lely;
  • A Lely saranno concessi opportunità e tempi sufficienti per effettuare tutti i test, tutte le riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie dalla stessa per porre rimedio al difetto sostanziale;
  • L’altra parte concederà a Lely un accesso illimitato all’attrezzatura e/o al(i) componente(i) che ha causato il difetto sostanziale.

10.4  Su indicazione e a discrezione di Lely, l’altra parte:
(i) restituirà a Lely il componente che ha causato il difetto sostanziale; tutti i costi di trasporto da e per la destinazione originale saranno a carico di Lely. Qualsiasi componente restituito in tal modo a Lely diverrà di proprietà di quest’ultima, oppure
(ii) conserverà il componente che ha causato il difetto sostanziale presso il proprio stabilimento, affinché Lely possa venire ad ispezionarlo, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data della comunicazione del difetto sostanziale a Lely, a rischio di quest’ultima. Alla scadenza di tale periodo di immagazzinaggio l’altra parte smaltirà il(i) componente(i) conservato(i) a spese di Lely, sempre che essa provveda a tale smaltimento in conformità alle seguenti condizioni:

  • Lo smaltimento è effettuato a cura di una società autorizzata allo scopo;
  • La società autorizzata allo smaltimento applica prezzi concorrenziali per i propri servizi;
  • Il trattamento dei rifiuti avviene in conformità alle norme ambientali vigenti; e 
  • L’altra parte fornisce una dichiarazione con cui conferma l’avvenuto smaltimento del(i) componente(i) a cura della società autorizzata.

Qualora l’altra parte non rispettasse le condizioni di cui sopra, Lely addebiterà all’altra parte tutti i costi insorti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, i costi dei ricambi forniti all’altra parte.
10.5  I costi di lavoro insorti per porre rimedio al difetto sostanziale saranno risarciti da Lely all’altra parte secondo quanto previsto dal verbale sui lavori in garanzia di Lely. Tutti i costi causati o sostenuti che esulano dal risarcimento concordato dal verbale sui lavori in garanzia di Lely, incluse per esempio le spese di alloggio, saranno sostenuti dall’altra parte, salvo per quanto diversamente concordato per iscritto. L’importo totale delle richieste di garanzia da risarcire a cura di Lely non eccederanno il prezzo d’acquisto dell’attrezzatura.
10.6  L’eventuale difetto sostanziale non costituirà un motivo di risoluzione del contratto relativo alla fornitura di qualsiasi attrezzatura o componente interessato, sempre che non riguardi un difetto sostanziale cui Lely non abbia posto rimedio in modo accettabile dopo alcuni tentativi ripetuti.
10.7  I seguenti articoli e/o costi risultanti da qualsiasi azione sotto riportata non saranno contemplati dalle condizioni di garanzia del presente articolo 10:

  • I componenti che Lely indica come elementi soggetti a usura o di consumo;
  • Il(I) componente(i) con un prezzo unitario di vendita netto stabilito da Lely inferiore a EUR 10;
  • Qualsivoglia perdita o danno risultante da un utilizzo dell’attrezzatura non conforme alle specifiche descritte nel manuale;
  • Qualsiasi intervento di tecnici diversi dai tecnici di assistenza Lely o da tecnici approvati da Lely per l'esecuzione di determinate mansioni;
  • Qualsivoglia perdita o danno risultante dalla mancata esecuzione di servizi di manutenzione preventiva prevista dal manuale;
  • Eventi accidentali, come temperature negative, gelo, incendi, alluvioni, inondazioni o altre condizioni di eccesso di acqua e fulmini;
  • Un guasto o malfunzionamento dell'impianto elettrico o del collegamento a massa;
  • L'uso di sostanze chimiche clorurate e/o di sostanze chimiche non conformi alle specifiche chimiche pertinenti e utilizzate per il risciacquo, la sanitizzazione o il lavaggio e che potrebbero provocare danni all’attrezzatura e/o al(i) componente(i);
  • L’uso di aria compressa non conforme alle norme di qualità stabilite da Lely; e
  • Attività di pirateria informatica, virus o affini.


10.8  L’altra parte informerà immediatamente Lely qualora le venisse richiesto di incaricare terzi di porre rimedio al difetto sostanziale in caso di emergenza dovuta i) ad un pericolo imminente per la sicurezza operativa presso lo stabilimento dell’utente finale o ii) alla probabilità che insorga un danno sproporzionatamente grave. Le spese ragionevoli e necessarie per porre rimedio al difetto sostanziale nelle circostanze di cui sopra saranno risarcite da Lely; l’altra parte manterrà il diritto alla garanzia ai sensi delle presenti Condizioni generali qualora l’attrezzatura o il componente che ha causato il difetto sostanziale venissero riparati in maniera non corretta dalla terza parte incaricata, sempre che l’altra parte abbia nominato la terza parte con ragionevolezza e diligenza. Senza pregiudizio alcuno di quanto precede, Lely non risponde delle conseguenze derivanti da riparazioni non corrette.
10.9  Lely non risponde delle conseguenze relative all’utilizzo di componenti non forniti dalla stessa, nei casi in cui sia d’obbligo utilizzare componenti originali per garantire il corretto funzionamento dell’attrezzatura. Lo stesso dicasi in caso di modifiche all’attrezzatura a cura di o per conto dell’altra parte, apportate senza il previo consenso di Lely.
10.10  L’altra parte sosterrà tutti i costi relativi ad una dichiarazione impropria relativa ad una pretesa di garanzia ai sensi del presente articolo 10 (ad es. nel caso in cui il prodotto non fosse difettoso).
10.11  Le condizioni di garanzia contemplate nelle presenti Condizioni generali sono esclusivamente a beneficio dell’altra parte e non includono nessun cliente dell’altra parte o altre parti terze.
10.12  Eventuali pretese per perdita o danno saranno gestite conformemente all’articolo 14.

ARTICOLO 11. FORZA MAGGIORE

11.1  Qualsivoglia inadempimento completo o parziale non sarà attribuibile a Lely qualora esso risultasse da eventi al di fuori del controllo di Lely, prevedibili o meno, inclusi, a mero titolo esemplificativo: eventi bellici o simili, rivolte, sabotaggio, boicottaggio, scioperi, occupazioni, blocchi, penuria di materie prime, danni ai macchinari, condizioni di malattia del personale di Lely, inadempimenti di fornitori e/o vettori, provvedimenti governativi (inclusi quelli emanati da stati esteri), come ad es. divieti di trasporto, importazione, esportazione o fabbricazione, disastri naturali, condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, esplosioni e/o emissioni di gas e sostanze pericolose.

ARTICOLO 12. PAGAMENTI A LELY

12.1  Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni data fattura, senza alcuno sconto, riduzione o compensazione, se non diversamente concordato per iscritto. L’obbligo al pagamento non sarà sospeso a causa di eventuali rivendicazioni.
12.2   In caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di alcuna intimazione o notifica dell’inadempimento, l’altra parte è tenuta a pagare gli interessi di cui all’articolo 6:119 del Codice Civile dei Paesi Bassi sulla somma principale dovuta o sulla parte non corrisposta di tale somma, i quali saranno calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data dell’effettivo pagamento.
12.3  Tutte le spese di natura giudiziale e stragiudiziale sostenute per il recupero dell’importo dovuto dall’altra parte e non corrisposte puntualmente saranno a carico dell’altra parte; si stabilisce che tali spese ammonteranno ad un minimo di EUR 300.
12.4  In caso di liquidazione, bancarotta o moratoria dell’altra parte, gli obblighi di quest’ultima saranno immediatamente dovuti ed esigibili.
12.5  Lely potrà richiedere delle garanzie aggiuntive per l’adempimento degli obblighi di pagamento dell’altra parte, ove essa abbia dei dubbi sulla solvibilità dell’altra parte. Qualora non venissero fornite tali garanzie, Lely avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1  Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti, registrati o meno, relativi all’attrezzatura e/o al(i) componente(i) forniti oppure a disegni, calcoli, progetti ecc. nel senso più ampio del termine, inclusi i software forniti all’altra parte, sono di proprietà di Lely ed espressamente in riserva di proprietà della stessa.

ARTICOLO 14. LIMITE DI RESPONSABILITÀ

14.1  Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell’altra parte per danni indiretti, incidentali, punitivi, speciali o conseguenti (inclusi il mancato guadagno o risparmio), a prescindere dal fatto che tali danni si basino su illeciti civili, garanzie, contratti o qualsiasi altro fondamento giuridico, anche se tale parte sia stata informata o sia consapevole della possibilità di tali danni. In nessun caso Lely risponderà di costi eccessivi di approvvigionamento e spese di rilavorazione.
14.2  La responsabilità totale di Lely nei confronti dell’altra parte ai sensi di qualsiasi contratto non supererà (1) il valore che risulterà inferiore tra (a) l’importo effettivamente ricevuto da Lely nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti l’evento che ha causato qualsiasi responsabilità sull’attrezzatura o sui componenti che hanno dato luogo alla responsabilità e (b) centomila euro (100.000) euro, ma (2) in caso di responsabilità per ritardi o mancata consegna del(i) componente(i) o dell’attrezzatura, il prezzo d’acquisto stabilito dal contratto in questione relativo al(i) componente(i) o all’attrezzatura non consegnati o consegnati in ritardo.
14.3  I limiti di cui sopra contemplati nel presente articolo 14 troveranno applicazione soltanto nella misura consentita dalle leggi applicabili e non nel caso in cui il danno dell’altra parte sia stato causato da dolo o colpa grave imputabili a Lely.
14.4  Qualsivoglia danno diverso da quello previsto all’articolo 14.3 sarà risarcito per il massimo importo che potrà essere preteso ai sensi della polizza di assicurazione sulla responsabilità sottoscritta da Lely, inclusa l’eventuale franchigia sostenuta da Lely in relazione a tale assicurazione.
14.5  Il risarcimento di cui all’articolo 14.4 troverà applicazione in tutti i casi di danno che si verificheranno congiuntamente a seguito di una consegna cui è legato il danno.
14.6  Senza pregiudizio alcuno delle clausole di cui ai precedenti paragrafi, saranno risarcibili soltanto i danni sostenuti e dimostrati entro 12 mesi dalla data di consegna ed inoltre riportati per iscritto entro tale scadenza a Lely ed entro 14 giorni di calendario dalla data della loro scoperta. Quale condizione essenziale per il diritto al risarcimento di qualsiasi danno, dovrà essere fornita a Lely tutta l’assistenza necessaria per indagare su causa, natura e portata del danno di cui si richiede il risarcimento.
14.7  Si esclude la compensazione di eventuali richieste di danno non riconosciute da Lely o non stabilite irrevocabilmente dalle leggi con eventuali somme dovute dall’altra parte.
14.8  L’altra parte manterrà indenne e manlevata Lely da eventuali pretese di terzi per qualsivoglia ragione, i quali affermino di aver subito un danno causato dall’attrezzatura e/o dal(i) componente(i) forniti da Lely o per conto dell’altra parte, sempre che l’altra parte non dimostri che in virtù del contratto e delle presenti Condizioni generali, Lely possa essere ritenuta responsabile di tale danno nel rapporto con l’altra parte e debba risarcire quest’ultima per il danno in questione.
14.9  Anche le persone giuridiche o fisiche appartenenti al gruppo di Lely o assunte o chiamate da Lely ai fini dell’esecuzione del contratto e sollecitate dall’altra parte a pagare i danni, potranno appellarsi alle presenti clausole. I danni che potranno essere rivendicati nei confronti di tali persone giuridiche o fisiche e di Lely congiuntamente non potranno mai eccedere i danni che sarebbero stati rivendicati nei confronti della sola Lely.

ARTICOLO 15. OSSERVANZA DELLE LEGGI

15.1  Ciascuna parte delle presenti Condizioni generali dichiara di essere debitamente autorizzata a stipulare il contratto e che, in relazione all’esecuzione delle presenti, osserverà tutte le leggi applicabili nazionali e locali, nonché, a mero titolo esemplificativo, le leggi vigenti in materia di controlli sull’esportazione e sull’importazione o eventuali restrizioni previste da qualsiasi giurisdizione vigente.
15.2  Qualora la consegna di componenti, attrezzature o servizi ai sensi del contratto sia vincolata alla concessione di una licenza di esportazione o importazione da parte di uno stato e/o di qualsiasi ente governativo ai sensi di qualsiasi legge o regolamento vigente, o sia altrimenti limitata o vietata da leggi o regolamenti sul controllo delle esportazioni o importazioni, Lely potrà sospendere i propri obblighi e i diritti dell’altra parte concernenti tale consegna, fintanto che non sarà concessa tale licenza o per la durata di tale limitazione e/o divieto, a seconda del caso. Lely potrà anche risolvere il contratto senza che ciò comporti alcun obbligo nei confronti dell’altra parte. Inoltre, ove sia richiesta una licenza d’importazione, l’altra parte provvederà ad informarne immediatamente Lely, fornendole tale documento non appena disponibile. Con l’accettazione dell’offerta di Lely, la sottoscrizione di qualsiasi contratto e/o l’accettazione di qualsiasi componente o attrezzatura, l’altra parte dichiara che non utilizzerà le parti o l’attrezzatura e/o la relativa documentazione in violazione di qualsiasi legge e regolamento vigente sul controllo delle esportazioni o importazioni.

ARTICOLO 16. RISERVATEZZA

16.1  L’altra parte prende atto del fatto che tutti i dati tecnici, commerciali e finanziari che Lely le avrà rivelato costituiscono informazioni riservate di Lely e/o delle sue filiali. L’altra parte non rivelerà tali informazioni riservate a terzi né le utilizzerà per scopi diversi da quelli concordati fra le parti e conformi all’operazione d’acquisto qui contemplata.

ARTICOLO 17. LEGGE APPLICABILE

17.1  Si esclude esplicitamente l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
17.2  Ciascun contratto e/o rapporto giuridico fra Lely e l’altra parte sarà regolato e interpretato in conformità alla legislazione olandese.

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE

18.1  Qualora l’altra parte non adempisse o non adempisse in modo appropriato o puntuale qualsivoglia obbligo derivante dal contratto con Lely oppure qualora l’altra parte fosse dichiarata fallita o abbia presentato domanda di fallimento, le fosse stata concessa una moratoria, avesse chiuso o liquidato le proprie attività, qualora l’altra parte decedesse o fosse assoggettata ad amministrazione controllata o ad un vincolo giuridico oppure se i suoi beni (o parte di essi) venissero confiscati, Lely avrà facoltà di risolvere il contratto del tutto o in parte, senza necessità di alcun avviso di inadempimento o intervento giuridico, senza dover pagare alcun danno e senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto che le possa spettare.

ARTICOLO 19. CONTROVERSIE

19.1  Ove non possano essere risolte in via amichevole, tutte le controversie saranno rimesse al tribunale civile competente di Rotterdam.
19.2  Qualora una qualsiasi delle presenti clausole fosse in conflitto con delle clausole obbligatorie vigenti in loco, soltanto la condizione in questione sarà adeguata alla legislazione locale. Tutte le restanti clausole delle presenti Condizioni generali rimarranno in pieno vigore.

 

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